DIRITTO DI FAMIGLIA

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Consulenza ed Assistenza in materia di

DIRITTO DI FAMIGLIA

Essendo la separazione un momento importante e difficile nella vita di una persona, è fondamentale la presenza di un professionista in grado di fornire sia una tutela giudiziaria che un’assistenza “umana” al fine di comprendere, elaborare e definire il percorso da seguire per giungere, in modo più veloce e meno doloroso possibile, allo scioglimento del legame con il proprio partner ed alla tutela degli interessi dei minori (figli).

Grazie alla lunga esperienza acquisita dai professionisti dello Studio Legale Gatto in questo settore del diritto, ogni nostro assistito potrà consapevolmente gestire la crisi familiare e addivenire ad una soluzione ottimale.

  • Separazione consensuale

    Lo Studio Legale Gatto valuterà innanzitutto se vi è la possibilità di raggiungere una separazione consensuale tra i coniugi, che potrebbero così essere difesi dal medesimo avvocato. I coniugi quindi decideranno, di comune accordo e con la mediazione dell’avvocato, le condizioni di separazione (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento ecc.). Successivamente verrà fissata un’udienza di comparizione degli stessi davanti al Tribunale, ove il Giudice, preso atto dell’accordo e se non lesivo degli interessi dei figli, omologherà la separazione. 

  • Separazione giudiziale

    Qualora non fosse possibile addivenire ad un accordo tra i coniugi, si aprirà la strada della separazione giudiziale, ove i coniugi verranno difesi dai loro rispettivi avvocati. Previo deposito del ricorso, verrà fissata una prima udienza davanti al Tribunale, ove i coniugi esporranno le loro posizioni al Giudice, che deciderà, in via provvisoria ed urgente, sui provvedimenti di natura economica e personale delle parti. Al termine del procedimento, il Tribunale emetterà sentenza definitiva di scioglimento del legame tra i coniugi e con la quale confermerà o meno i provvedimenti iniziali.

  • Divorzio

    Ottenuta la separazione consensuale o giudiziale, decorsi rispettivamente 6 mesi o 12 mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi, quest’ultimi potranno giungere al divorzio. Divorzio che potrà essere congiunto, previo accordo delle parti, o giudiziale. Con il divorzio si otterrà lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: i coniugi torneranno in stato libero, potranno sposarsi nuovamente e cesseranno di essere eredi gli uni degli altri.

  • Riforma Cartabia - cumulo di domande di separazione e divorzio

    La cosiddetta Riforma Cartabia ha introdotto un'importante novità, ovvero la possibilità di proporre contemporaneamente con il ricorso introduttivo sia la domanda di separazione che la domanda di divorzio, in via congiunta o in via giudiziale.

    La domanda per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove proposta contestualmente alla domanda di separazione dei coniugi, sarà procedibile solo con il passaggio in giudicato della sentenza parziale intervenuta sulla separazione e fermo il decorso del termine di cui all'articolo art. 3 della legge n. 898/1970, ovvero almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice nella separazione giudiziale o sei mesi nel caso di separazione consensuale (ciò anche nell'ipotesi in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale), o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data 4 dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Durante questo periodo ovviamente i coniugi non si dovranno essere riconciliati né dovrà essere stata ripresa la convivenza tra di essi.

    L’introduzione della possibilità di avanzare subito le due domande (separazione e divorzio) risponde all’esigenza di coordinare i due procedimenti consentendo una contemporanea trattazione in un’ottica di economia processuale dal momento che si tratta di procedimenti sovrapponibili in cui vi è una sostanziale analogia di attività istruttoria.

    Per tale ragione le nuove norme prevedono che al ricorso debbano essere allegati tutti i documenti utili al Giudice per avere un quadro chiaro e completo della situazione – anche reddituale – delle parti.

    Se la coppia ha figli, è necessario anche predisporre il “piano genitoriale”, ovvero un documento che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.


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